ETS: Negli ultimi anni molte associazioni hanno trovato negli eventi una forma naturale di autofinanziamento.
Uno o due appuntamenti all’anno, qualche sponsor, una comunità attorno e tanta buona volontà. Un modello che, nei fatti, ha funzionato.

Dal 2026, però, questo equilibrio cambia davvero — e non più solo in teoria.

La circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate non introduce nuove norme, ma chiarisce definitivamente come verrà applicata la fiscalità degli Enti del Terzo Settore.
E il messaggio è netto: il sistema non prevede più zone grigie.

Il tema non sarà più se un ETS può organizzare eventi, ma in quale modo lo fa e con quale struttura economica.

È importante chiarirlo subito: questo discorso non riguarda le ASD sportive che continuano a operare in 398.
Riguarda invece APS, ODV e più in generale gli ETS iscritti al RUNTS che organizzano eventi e che spesso hanno nelle sponsorizzazioni la principale fonte di entrata.

Il nodo centrale: quando l’evento diventa impresa

Il punto chiave è semplice ma scomodo.

Quando un ETS genera ricavi commerciali rilevanti — sponsorizzazioni, biglietteria, servizi accessori — la normativa guarda alla sostanza economica, non alle intenzioni.

Non conta che l’evento sia uno solo.
Non conta che l’utile finanzi attività sociali.

Conta se l’attività commerciale è prevalente e strutturata.

La circolare conferma esattamente questo approccio: la qualifica fiscale dipende dal peso economico delle operazioni e non dalla finalità statutaria.

Negli anni passati si è vissuti in una zona grigia, in cui la forma associativa riusciva ad assorbire anche gestioni economicamente complesse. Dal 2026 quella zona grigia si restringe drasticamente.

Per organizzare un evento come ETS serviranno:

“Reale” significa visibile nei contratti, nei flussi economici, nelle responsabilità operative.
Non basta più scriverlo nello statuto.

L’art. 79: la norma che decide se sei impresa o non profit

Il cuore del sistema è l’articolo 79 del Codice del Terzo Settore.

È la norma che stabilisce quando un ETS è fiscalmente non commerciale e quando diventa commerciale.

La circolare lo chiarisce definitivamente:
non esiste una terza categoria intermedia.

Un ETS è:

In questo quadro, le sponsorizzazioni assumono un ruolo decisivo.

Sono sempre attività commerciale.
Sempre. Indipendentemente dallo scopo per cui vengono utilizzate le risorse.

Anche un solo evento all’anno può essere sufficiente a far scattare la qualificazione commerciale se i numeri sono rilevanti.

L’art. 79 non vieta agli ETS di fare attività economica.
Impone però una scelta di coerenza: o l’ente accetta di essere trattato fiscalmente come un’impresa, oppure separa ciò che è impresa da ciò che è attività istituzionale.

Il vero chiarimento della circolare: l’art.80 non salva gli ETS commerciali

Uno dei punti più importanti della circolare riguarda il regime forfettario dell’art.80.

Molti lo avevano interpretato come un “nuovo 398” per gli ETS.
Non è così.

L’Agenzia chiarisce che il regime forfettario è utilizzabile solo dagli ETS non commerciali per le loro attività commerciali secondarie.

Se l’ente diventa commerciale ai sensi dell’art.79:

→ perde l’accesso al regime forfettario
→ passa alla tassazione ordinaria piena

Questa è la vera chiave di lettura del sistema:
non esiste più il non profit che svolge attività imprenditoriale rilevante pagando imposte ridotte.

Le architetture possibili

La riforma non impedisce agli ETS di fare eventi.
Impone di scegliere una struttura coerente.

ETS che accetta la propria natura commerciale

L’ente può continuare a gestire direttamente gli eventi assumendo la natura fiscale di impresa.
È una strada legittima ma comporta contabilità completa, tassazione ordinaria e maggiore esposizione al rischio.

Separazione tra ETS e attività economica

L’ETS mantiene missione e comunità, mentre una società gestisce sponsor, biglietti e fornitori.
È il modello più coerente quando l’evento ha dimensioni rilevanti.

ETS con società controllata

La società diventa il braccio operativo.
Gli utili, già tassati, finanziano poi l’attività istituzionale.
È la struttura più stabile per eventi strutturati o ricorrenti.

Attenzione alle scorciatoie

La circolare evidenzia anche un aspetto spesso sottovalutato:
utilizzare l’ETS solo per ottenere agevolazioni pubbliche mentre l’attività è sostanzialmente commerciale espone a contestazioni sostanziali.

Dal 2026 il controllo non sarà più formale ma economico.

Non è un attacco alle associazioni

Questo scenario non è una penalizzazione del Terzo Settore.
È un cambio di paradigma.

Si passa da:

associazione che fa eventi per finanziarsi

a:

ente non profit finanziato da attività economiche separate e trasparenti

Gli eventi continueranno a esistere.
Ma non potranno più essere gestiti come prima.

Chi sta programmando iniziative per la prossima stagione non dovrebbe limitarsi a cercare sponsor o date disponibili.
Dovrebbe interrogarsi ora sulla struttura, sui ruoli e sulla sostenibilità del modello.

In molti casi non è allarmismo dire che si è già in ritardo.
È semplicemente realismo.

Non perché fare eventi diventerà impossibile.

Ma perché farli come prima non lo sarà più

Ecco l’articolo precedente che ha anticipato la circolare AdE

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