Con il D.L. n.198 del 29/12/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe), il legislatore ha rinnovato la possibilità per le società di capitali di sterilizzare le perdite di esercizio di natura civilistica, visto il perdurare degli effetti negativi sull’economia del colpo di coda della pandemia Covid-19 e del conflitto Russo-Ucraino.
Effetti della sterilizzazione
Come per i bilanci 2020 e 2021, anche per il 2022 è stato prorogato il dispositivo che permette alle società di sterilizzare le perdite conseguite durante l’anno sociale che va dal 1/1/2022 al 31/12/2022. La sterilizzazione degli effetti civilistici delle perdite, fino al quinto esercizio successivo a quello di rilevazione, permette di derogare alcuni principi dettati dal codice civile per quanto concerne la redazione del Bilancio di Esercizio:
- La sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale, così come normato dagli artt. 2446 c.c. 2 e 3 e 2482-bis c.c. 4,5,6;
- La sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali, così come previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del codice civile;
- La non applicabilità delle cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al si dotto del minimo legale, come disciplinato dal’art. 2484 c.1 n.4.
La sospensione degli effetti civilistici delle perdite non fa decadere, però, gli obblighi di informativa in bilancio previsti dall’art. 2446 c.c. per le S.p.A. e dell’art. 2482-bis c.c. Di conseguenza gli amministratori, e in caso di inerzia il collegio sindacale, devono senza indugio convocare l’assemblea presentando una relazione sulla situazione patrimoniale societaria che esplichi le prospettive e le modalità di recupero delle perdite, con allegato le osservazioni del collegio sindacale o del revisore dei conti.
Rinvio delle perdite quinquennale
La tempistica per il ripiano delle perdite viene dettata direttamente dal legislatore, così come indicato nella tabella seguente:
| Bilancio | Copertura Perdita | Assemblea |
| 2020 | Entro 2025 | Approvazione Bilancio nel 2026 |
| 2021 | Entro 2026 | Approvazione Bilancio nel 2027 |
| 2022 | Entro 2027 | Approvazione Bilancio nel 2028 |
Il criterio di attivazione della norma è di natura economica e non patrimoniale. La perdita del 2022 da ripianare entro l’esercizio 2027 è quella complessiva che emerge dal conto economico del bilancio relativo all’esercizio così come riportato nella voce IX del passivo dello stato patrimoniale.
Di fondamentale importanza è l’informativa riportata in Nota Integrativa, in quanto le perdite devono essere indicate distintamente con specificazione tramite appositi prospetti indicando la loro origine e le movimentazioni avvenute nell’esercizio. Infatti tale relazione in nota integrativa deve avere come obiettivo, oltre l’origine e la segregazione delle perdite, l’individuazione della responsabilità limitata della formazione della perdita da parte dei comportamenti dell’organo amministrativo e dimostrare la sua origine nella contingenza del Covid-19 (2020 e 2021) e nella spirale inflazionistica dovuta al conflitto Ucraino (2022).
L’impatto della sterilizzazione sulla going concern
La sterilizzazione delle perdite con il decreto “Milleproroghe” non ha fatto decadere l’obbligo da parte dell’organo amministrativo della valutazione sulla continuitià aziendale, ovvero il c.d. going concern. Pertanto, anche in caso di azzeramento del capitale sociale, gli amministratori dovranno porre attenzione che tale principio sia comunque garantito.
Secondo lo studio n.88-2021/I del Consiglio Nazionale del Notariato “le scelte degli amministratori, peraltro sempre da scrutinare in ossequio alla Business Judgment Rule, con una valutazione effettuata ex-ante e tenendo conto del contesto di estrema incertezza in cui attualmente si opera, nonché alla luce dei criteri di cui all’art. 2086 c.c, dovranno considerare le effettive prospettive di recupero, nell’orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile, in base agli elementi disponibili nel momento in cui si assume la decisione”.
In una prospettiva di continuità aziendale, il capitale sociale ha una funzione prioritaria riguardo l’immagine della propria salute proiettata all’esterno. Un’azienda che non ha variazione sul capitale sociale è sana a differenza di quelle in cui ci sono frequenti decrementi e successivi ripianamenti attraverso il capitale dei soci. Questo meccanismo permette di valutare dall’esterno la salute societaria e funge da garanzia per i terzi.
Appare evidente che il rinvio di perdite al quinto anno successivo a quello in cui si verificano ha un effetto pregiudizievole sulla valutazione che i terzi, che investono o che operano economicamente con la società, possono trarre dalla verifica del bilancio di esercizio.
Per ovviare a questo problema, è consigliato fortemente all’organo amministrativo di predisporre un business plan quinquennale che ponga il focus sulle prospettive di un ritorno a risultati positivi in grado di riassorbire le perdite da Covid-19 e/o quelle derivanti dal conflitto russo-ucraino. Non è sufficiente quindi analizzare le prospettive di going concern su un arco temporale di dodici mesi.
Il rischio che si cela dietro a questa norma è quello che alcune società potrebbero mascherare il loro stato di crisi e insolvenza proteggendosi sotto l’ombrello normativo, schivando di fatto l’unica possibilità che avrebbero: quella della messa in liquidazione. Con tali comportamenti, l’organo amministrativo potrebbe incorrere nell’accusa di aggravamento del dissesto, con evidenti responsabilità a proprio carico.
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